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L’art. 1 del Codice della Proprietà Intellettuale (CPI) afferma che “l’espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e nuove varietà vegetali”. Nella proprietà industriale rientrano pertanto i brevetti, i marchi e i modelli di utilità, mentre la categoria del copyright ricomprende i lavori artistici, letterari e di disegno architettonico. I diritti di proprietà intellettuale si estrinsecano con una suddivisione in due macro-categorie.
La prima categoria afferisce ai marchi e ai segni distintivi. La seconda categoria, invece, riguarda i diritti di proprietà intellettuale capaci di stimolare l’innovazione.
A seconda di ciò che deve essere tutelato, le creazioni intellettuali possono suddividersi in:
Prima di registrare un marchio e/o un brevetto è necessario:
La registrazione verrà quindi effettuata presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Ministero dello Sviluppo Economico (UIBM – MiSe) oppure, su scala europea, presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO).
In Italia, a seguito di registrazione del marchio, gli interessati possono presentare, entro 4 mesi dalla pubblicazione del medesimo nel Bollettino Ufficiale UIBM, una opposizione alla registrazione. Decorso il termine di 4 mesi, senza opposizione, il marchio verrà regolarmente pubblicato e la validità della registrazione retroagirà al momento del deposito della domanda.
Il marchio, una volta registrato, ha validità di 10 anni, con possibilità di essere sempre rinnovato trascorsa la decade.