La legge 21 ottobre 2021 n. 147 di conversione del DL 118/2021 ha introdotto la possibilità di attuare le misure di supporto alle imprese affinché possano gestire, contenere e superare lo stato di crisi ossia le criticità economiche e finanziarie.
L’imprenditore commerciale e l’imprenditore agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale e/o economico finanziario tale da rendere possibile lo stato di crisi o di insolvenza può pertanto presentare richiesta al Segretario generale della CCIA territorialmente competente (sede legale dell’impresa) affinché questa provveda a nominare un esperto indipendente, il quale si adopererà in ottica di risanamento dell’impresa.
Tutti gli imprenditori (commerciali e agricoli, ancorchè al di sotto dei limiti di fallibilità) in condizione di squilibrio patrimoniale tale da determinare lo stato di crisi o d’insolvenza, nonché le imprese in stato di insolvenza non irreversibile.
L’imprenditore sarà quindi tenuto a redigere:
Tutti i documenti suindicati ovvero previsti dalla legge dovranno essere allegati all’istanza che l’imprenditore depositerà nella piattaforma presente sul sito della CCIAA, ciò affinché questa provveda alla nomina di un esperto indipendente, il quale verificherà la fattibilità del piano proposto e si adopererà per negoziare con i creditori dell’imprenditore le modalità per uscire dallo stato di crisi.
L’imprenditore potrà altresì beneficiare delle misure protettive del patrimonio (per un periodo massimo di 240 gg.), le quali dovranno essere confermate e ratificate dal Tribunale.
“L’OCRI è costituito presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con il compito di ricevere le segnalazioni di cui gli articoli 14 e 15, gestire il procedimento di allerta e assistere l’imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi” (si veda: art. 16.1 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).
L’OCRI agisce per tramite di un Referente (nominato dal Segretario generale della CCIAA), dell’Ufficio del Referente e del Collegio degli Esperti.
In caso di esito positivo delle trattative tra l’imprenditore e i creditori, le parti possono terminare la procedura, a titolo esemplificativo, (i) contrattualizzando gli accordi raggiunti con i creditori ovvero previsti dal piano di rientro; (ii) redigendo una convenzione di moratoria sui debiti; (iii) accordandosi all’unanimità e quindi dando all’accordo valore equivalente al piano di risanamento attestato; (iv) omologando l’accordo di ristrutturazione dei debiti.
In caso di esito negativo delle trattative, l’imprenditore potrebbe comunque beneficiare della procedura cosiddetta di “concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio”. In questo caso, l’imprenditore potrà presentare (entro 60 giorni dalla notifica dell’esito negativo delle trattative accertato dall’esperto nella relazione depositata) una proposta di piano di liquidazione e/o cessione di beni e/o contenente altre soluzioni economiche che portino a risultati equivalenti per il soddisfo dei creditori.