
LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D’IMPRESA
Ottobre 10, 2022Istanza al Tribunale e/o all’Organismo di Composizione della Crisi competente (c.d. OCC). Seguirà la nomina di un Gestore, il quale dovrà esprim
Che cos’è il Sovraindebitamento?
La Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 (c.d. “Salva Suicidi”) ha introdotto la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e concesso a persone fisiche (consumatori e famiglie) e piccole imprese di ristrutturare i debiti maturati.
Tali soggetti potranno presentare un piano di accordo al Tribunale competente, il quale, valutata la fattibilità (o la meritevolezza del richiedente), potrà omologare la proposta del Sovraindebitato ovvero il piano di rientro parziale del credito, il saldo e stralcio del debito residuo, l’annullamento degli interessi su eventuali rate rimanenti, etc.
Chi può accedere al sovraindebitamento?
Il Codice della Crisi e dell’Insolvenza definisce il Sovraindebitamento quale: “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.
Possono accedere alle procedure di Sovraindebitamento il “consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo e start-up innovative“.
Come funziona la procedura di sovraindebitamento?
I soggetti che versano in stato di squilibrio economico ed hanno maturato debiti a cui non riescono più a farvi fronte possono ricorrere a n. 3 (tre) procedure:
- Piano di ristrutturazione dei debiti (c.d. “Piano del Consumatore”), il quale prevede che il debitore (esclusivamente consumatore) avanzi una proposta avente ad oggetto modalità alternative di pagamento ai creditori, la cui idoneità verrà vagliata dal Tribunale;
- Accordo di ristrutturazione dei debiti, il quale prevede che il debitore (non esclusivamente consumatore) avanzi una proposta ai creditori, i quali, per rendere effettivo l’accordo, dovranno esprimere voto favorevole in merito alla proposta in misura superiore al 60%;
- Liquidazione del patrimonio del debitore, il quale prevede la vendita di tutti gli assets posseduti dal debitore e l’utilizzo del ricavato per pagare i creditori, con il vantaggio che il debitore potrà formulare istanza di esdebitazione ancorchè il quantum realizzato non sia sufficiente a soddisfarli tutti.
Il Codice della Crisi (D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14) ha modificato alcuni punti della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, rendendo più facile l’accesso alle procedure.
Quando si parla di sovraindebitamento?
Le cause del Sovraindebitamento sono molteplici: dalla perdita del lavoro alla riduzione dello stipendio; mancati incassi, problematiche sopravvenute e non preventivabili, garanzie escusse per cause non dipendenti da responsabilità diretta. Più comunemente può trattarsi di impossibilità di restituire il mutuo e/o il finanziamento accesso o di pagare l’Erario.
Come si avvia la procedura da sovraindebitamento?
Il procedimento può essere avviato previa ere il proprio parere in merito alla proposta avanzata (per tramite dell’Avvocato) dal sovraindebitato, depositando una relazione particolareggiata. Tale documento verrà analizzato dal Tribunale e dai creditori per valutare la fattibilità del piano proposto dal debitore, la meritevolezza di quest’ultimo e la convenienza di tale proposta rispetto all’alternativa liquidatoria.
Quali sono i documenti necessari per accedere alle procedure di sovraindebitamento (in generale)?
I documenti necessari affinché l’OCC o il Tribunale possano compiutamente valutare l’ammissibilità o meno di un debitore alla procedura di sovraindebitamento sono:
- Certificato storico di residenza e di stato di famiglia;
- Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio con annotazione a margine;
- Estratto di conto corrente (ultimi 5 anni);
- Visura PRA;
- Visura nominativa al Catasto;
- CRIF e BI;
- Contatti delle cessioni de quinto e delle deleghe di pagamento;
- Contratti dei prestiti personali in corso;
- Contratto del mutuo ipotecario;
- Documenti di riconoscimento in corso di validità;
- Tessera sanitaria e codice fiscale;
- Documentazione reddituale relativa agli ultimi 5 anni, CUD, UNICO, ultime 3 buste paga;
- Attestato di disoccupazione (laddove presente);
- Estratti contributivi;
- Elenco ed importi delle spese mensili ricorrenti ( acqua, luce, gas, bollo auto, canone locatizio etc.);
- Estratto di ruolo rilasciato dall’Agenzia delle entrate-Riscossione ( ex Equitalia);
- Lista dei vari creditori (con indicazione dei privilegi).
