Istanza al Tribunale e/o all’Organismo di Composizione della Crisi competente (c.d. OCC). Seguirà la nomina di un Gestore, il quale dovrà esprim
La Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 (c.d. “Salva Suicidi”) ha introdotto la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e concesso a persone fisiche (consumatori e famiglie) e piccole imprese di ristrutturare i debiti maturati.
Tali soggetti potranno presentare un piano di accordo al Tribunale competente, il quale, valutata la fattibilità (o la meritevolezza del richiedente), potrà omologare la proposta del Sovraindebitato ovvero il piano di rientro parziale del credito, il saldo e stralcio del debito residuo, l’annullamento degli interessi su eventuali rate rimanenti, etc.
Il Codice della Crisi e dell’Insolvenza definisce il Sovraindebitamento quale: “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.
Possono accedere alle procedure di Sovraindebitamento il “consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo e start-up innovative“.
I soggetti che versano in stato di squilibrio economico ed hanno maturato debiti a cui non riescono più a farvi fronte possono ricorrere a n. 3 (tre) procedure:
Il Codice della Crisi (D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14) ha modificato alcuni punti della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, rendendo più facile l’accesso alle procedure.
Le cause del Sovraindebitamento sono molteplici: dalla perdita del lavoro alla riduzione dello stipendio; mancati incassi, problematiche sopravvenute e non preventivabili, garanzie escusse per cause non dipendenti da responsabilità diretta. Più comunemente può trattarsi di impossibilità di restituire il mutuo e/o il finanziamento accesso o di pagare l’Erario.
Il procedimento può essere avviato previa ere il proprio parere in merito alla proposta avanzata (per tramite dell’Avvocato) dal sovraindebitato, depositando una relazione particolareggiata. Tale documento verrà analizzato dal Tribunale e dai creditori per valutare la fattibilità del piano proposto dal debitore, la meritevolezza di quest’ultimo e la convenienza di tale proposta rispetto all’alternativa liquidatoria.
I documenti necessari affinché l’OCC o il Tribunale possano compiutamente valutare l’ammissibilità o meno di un debitore alla procedura di sovraindebitamento sono: